Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata a definire competenze precise a favore dei comuni in materia di tutela della salute e dell'ambiente relativamente agli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile. Tale intervento normativo si impone, a sei anni dall'entrata in vigore della legge 22 febbraio 2001, n. 36, sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, visti il preoccupante e disordinato proliferare di impianti e di antenne e i problemi interpretativi delle norme relative alle competenze dei comuni, che hanno portato a scontri sociali che hanno coinvolto anche pubblici amministratori. Il testo riprende, altresì, le linee principali di una similare proposta di legge presentata al Senato della Repubblica dal senatore Felice Casson (atto Senato n. 1077) anche al fine di favorire una discussione unitaria sul tema all'interno dei due rami del Parlamento.
      Il provvedimento, che si compone di 17 articoli, si basa sui princìpi di precauzione, trasparenza e condivisione. Esso definisce le norme regolamentari per perseguire in via prioritaria la prevenzione e la tutela sanitaria della popolazione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, nonché la salvaguardia dell'ambiente e la tutela del paesaggio, coordinandole con quelle relative alla pianificazione territoriale e urbanistica locale.
      La presente proposta di legge permetterà al comune, che è l'ente locale più vicino ai cittadini, di assumere un ruolo determinante per garantire il massimo della tutela e per contenere l'esposizione a rischi per la salute, con particolare riferimento alla fasce più deboli della popolazione.

 

Pag. 2


      L'ambito di applicazione della presente proposta di legge comprende tutti gli impianti e le apparecchiature che possono comportare l'esposizione di lavoratori e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenza tra 0 Hz e 300 GHz, fatta eccezione per le apparecchiature di uso domestico e individuale, per l'esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici, per le particolari esigenze delle Forze di polizia e delle Forze armate e per i servizi di emergenza sanitaria.
      Le competenze dei comuni sono accresciute nel senso che essi avranno un rapporto diretto con i gestori degli impianti e, inoltre, regoleranno e disciplineranno l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile. Viene altresì istituito un catasto comunale degli impianti. I gestori sono obbligati a comunicare i piani di copertura territoriale al suddetto catasto e a presentare ai comuni piani di localizzazione aggiornati che descrivano le caratteristiche specifiche dei sistemi da loro gestiti.
      Ai comuni viene altresì fatto obbligo di pubblicizzare le richieste di concessione degli impianti e le relative modalità di attribuzione. Dovranno esercitare una funzione di controllo e di vigilanza, insieme alle province e alle regioni, sugli impianti di trasmissione radiotelevisiva e di telefonia mobile nonché favorire l'espletamento di indagini epidemiologiche nei territori di competenza, al fine di garantire il massimo della tutela e il minimo dell'esposizione a rischi per la salute.
 

Pag. 3